venerdì 16 novembre 2012

fine pena mai?

Da «La Stampa» di oggi un articolo semplice e classicamente articolato sull'ergastolo (l'autore è Umberto Veronesi, un medico e non un giornalista: diciamo che un pezzo del genere potreste giungere a scriverlo anche voi!). Tema importante e interessante come pochi altri. http://www.lastampa.it/2012/11/16/cultura/opinioni/editoriali/perche-sostengo-che-l-ergastolo-vada-abolito-EKtPoFIQuU7DjQM5Chby8K/pagina.html

2 commenti:

  1. per chi leggesse oggi, giusto giusto lo speciale su Buoncammino di Cagliaripad, il migliore quotidiano online di Cagliari: http://www.cagliaripad.it/

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  2. Sull'ergastolo:


    In sintesi:

    In Italia la pena massima che un giudice può far scontare a un reo è di 30 anni. Ovvero non possono essere impartite pene di 32, 35, 40 anni etc. neppure in caso di concorso di reati (più reati puniti nello stesso processo).

    Esiste nel nostro codice penale una pena ulteriore, l’ergastolo, comminata in caso di reati particolarmente efferati (associazione mafiosa, sequestro di persona con morte del sequestrato, omicidio premeditato con circostanze aggravanti etc).

    Qualora vi sia condanna per più reati puniti con pena non inferiore a 24 anni si applica l’ergastolo.

    Se esistono circostanze attenuanti o il condannato scelga di essere giudicato con rito abbreviato, o di collaborare con la giustizia, l’ergastolo può essere trasformato in minimo 26 anni di carcere.


    Dall’Enciclopedia Treccani:

    Ergastolo: Pena detentiva consistente nella privazione della libertà personale per tutta la durata della vita del reo.

    Fu introdotto per la prima volta nel codice penale del 1889 (Codice Zanardelli) per sanzionare i delitti più gravi puniti in precedenza con la pena di morte o con i lavori forzati. Oggi è previsto e disciplinato dall’art. 22 del codice penale del 1930 (Codice Rocco).

    La pena è perpetua ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato all’e. può essere ammesso al lavoro all’aperto.

    La l. 633/1983 ammette, tuttavia, la concessione agli ergastolani dei cosiddetti permessi-premio dopo 10 anni di espiazione della pena, per periodi non superiori ai 15 giorni per volta e per un massimo di 45 giorni annui, al fine di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro; prevede altresì l’ammissione del condannato alla semilibertà dopo l’espiazione di almeno 20 anni di pena. La l. 349/1992, in materia di lotta alla criminalità mafiosa, ha poi innalzato questo termine ad anni 26 nelle ipotesi di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ovvero di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione qualora il colpevole abbia cagionato la morte del sequestrato. [Nei casi in cui (per la presenza di circostanze aggravanti, cumulo di reati e, ovviamente, cattiva condotta in carcere e nessun segno di “rieducazione”) non sia possibile concedere all’ergastolano la semilibertà, l’ergastolo si definisce tecnicamente ostativo (da ostare: essere d’impedimento)].

    La condanna all’e. importa sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, l’interdizione legale, la perdita della patria potestà, l’incapacità di testare e la nullità del testamento fatto precedentemente alla condanna.

    Per le sue caratteristiche, l’e. ha suscitato notevoli dubbi di legittimità costituzionale in relazione all’art. 27, co. 3, Cost., secondo il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

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